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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 - Denominazione
E' costituita una Società Cooperativa di produzione e lavoro denominata
"Primo Vere - Società Cooperativa".
Art. 2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere
prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.
Art. 3 - Sede legale e sedi secondarie
La Società ha sede legale in Pescara, Via San Donato 1.
Con delibera assembleare, la Cooperativa potrà istituire o sopprimere filiali,
succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici in Italia o
all'estero.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 4 - Scopo sociale
La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto
disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia
di cooperazione.
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,
tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive,
la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata
o autonoma o in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le prestazioni dei soci lavoratori a favore della Cooperativa saranno definite con
apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con
soggetti non Soci, quando ciò si renda necessario al fine del conseguimento dello scopo
sociale ed ove non sia possibile ricorrere all'apporto lavorativo dei Soci.
La Società si propone:
1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro
i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci nei limiti
delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo
una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata
ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle
malattie e quella infortunistica.
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo
unitario italiano. Per ciò stesso, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione,
potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici, nella
cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore,
nonché a consorzi o ad altri organismi economici, cooperativistici o sindacali, che si propongano
iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 5 - Oggetto sociale
La Cooperativa ha per oggetto:
- l'attività di compravendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di prodotti sia alimentari che
non, tutti contraddistinti dal fatto di essere selezionati in coerenza con i principi ispiratori
del consumo critico, e quindi intrinsecamente dotati di requisiti di carattere etico, sociale,
ambientale, solidaristico, culturale, di miglioramento della qualità della vita sul pianeta.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere commercializzati prodotti del commercio
equo e solidale, prodotti biologici, prodotti eco-compatibili, prodotti realizzati con materiale
riciclato, prodotti tipici locali, prodotti derivanti da realtà svantaggiate;
- organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a
carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo
spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile,
qualitativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della
comunità in genere;
- svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori
un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree
marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi
di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione
Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";
- diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:
1) Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
2) Finanza etica;
3) Turismo responsabile;
4) Cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero
di situazioni di disagio ed emarginazione);
5) Corretto rapporto essere umano-ambiente;
6) Alimentazione.
La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti, servizi
e materiale informativo, in modo da attivare processi di crescita nei settori
di produzione,
ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari
categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose;
- promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali
del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti
provenienti dai Paesi Economicamente Meno Sviluppati e su rapporti di
cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo
e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo;
- sostenere i piccoli produttori biologici locali, stabilendo con essi rapporti
diretti che garantiscano un'equa remunerazione e la diffusione delle loro tecniche
di produzione ed utilizzo;
In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:
- gestire Botteghe del Mondo o Negozi d'Acquisto Solidale, luoghi di promozione
e diffusione di iniziative di economia solidale, con le finalità descritte sopra;
- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti del
consumo critico acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone
la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di
seminari e corsi di formazione professionale,
sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici
ed enti privati, di produzione e di
distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli
(con espressa esclusione dei quotidiani),
per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze
riguardanti i produttori, la loro organizzazione
e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla realtà economica,
politica e sociale presente e passata dei paesi
di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente
svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica
produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale,
ricreativa, ecc., eventualmente con annessi
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo
e di ricreazione che accrescano il benessere
e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e
della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto,
quale mezzo immediato e concreto per sostenere
progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni,
spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di
interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o
economico e altri momenti di aggregazione.
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare
tutte le attività e le iniziative di cui ai
punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e
culturale, anche in collegamento con enti
pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci,
operatori e terzi nelle materie oggetto della
Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo
della Unione Europea;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole,
enti pubblici ed enti privati sui temi
sopra indicati;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche
e/o aspetti concernenti le aree di intervento
della Cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni,
libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione
di pratiche di soluzione non violenta
dei conflitti e di educazione alla pace;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
attività per la raccolta di prestiti,
disciplinata da apposito regolamento. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra
il pubblico sotto ogni forma.
La Cooperativa potrà inoltre:
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie,
che saranno ritenute necessarie dall'organo
amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal
presente Statuto;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria
ed utile alla realizzazione degli scopi
sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi
consortili e fidejussori, per il raggiungimento
degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali,
ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere
e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti
tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e
i legami di solidarietà
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
TITOLO III
SOCI
Art. 6 - Requisiti e tipologie dei soci
Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori
i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
che esercitino mestieri attinenti alla natura
della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,
attitudine e specializzazione professionale,
possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente
cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Possono essere ammessi come Soci cooperatori anche elementi tecnici ed
amministrativi in numero strettamente necessario al
buon funzionamento della Cooperativa.
Possono aderire alla Cooperativa
Soci finanziatori, sia persone fisiche che giuridiche,
senza diritto di voto.
I Soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:
1. Soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria
attività lavorativa a favore della cooperativa.
2. Soci fruitori, utenti dei servizi e dei prodotti commercializzati
dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita
sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente;
3. Soci finanziatori, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2526 c.c..
Art. 7 - Condizioni e modalità di ammissione
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di
Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati
ed elementi:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, c
odice fiscale, indirizzo di posta elettronica qualora
posseduto;
- la tipologia di socio prescelta;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere,
per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge
e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed
alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
La domanda di ammissione da parte del Socio finanziatore (se Ente,
Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:
- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica
designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e dell'ultimo bilancio approvato.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di
cui all'art. 9, delibera sulla domanda.
Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio,
ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro
dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i
versamenti di cui all'art. 9.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione della ammissione senza che
siano stati effettuati detti versamenti la delibera diverrà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo
versamento della tassa di ammissione; in tal caso, l'ammissione potrà
essere nuovamente deliberata.
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società,
è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non
riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in
Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati
dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 - Trasferibilità delle quote
Le quote dei Soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso
la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione
agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato
al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire
la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci
I Soci sono obbligati:
a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e
nei termini previsti dal successivo art. 20;
b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea
su proposta del Consiglio di Amministrazione;
c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal
Consiglio di Amministrazione;
d) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi sociali;
e) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità
e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto,
il tipo legale delle prestazioni e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
f) concorrere alla vita ed allo sviluppo della cooperativa, partecipando attivamente,
per quanto di loro competenza, alle iniziative da essa intraprese ed alla formazione
della volontà sociale.
Le prestazioni di cui al punto e) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.
E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore,
di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società
che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo
settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione
in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni
interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.
E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore,
di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano
nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività
concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.
Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto
sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento
che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a
partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa.
I Soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.
I Soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda,
ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno
diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da
un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione.
I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano
ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti
rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa
di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.
Art. 11 - Recesso del socio
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine
familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo, o
la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea
indisponibilità di occasioni di lavoro;
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che,
a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato
tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 12 - Decadenza del socio
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti:
a) dei Soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti durante il corso
del rapporto associativo;
b) dei Soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per avere diritto
alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità di questi ultimi
a partecipare a lavori dell'Impresa sociale;
c) dei Soci che abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto
ulteriore o siano stati licenziati per il mancato superamento del periodo
di prova dedotto in detto rapporto.
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio
di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i Soci cooperatori
di cui al punto b) del presente articolo, fissando il limite massimo della
eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio,
ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.
Art. 13 - Esclusione del socio
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti
del Socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,
dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali o dalle deliberazioni degli Organi
Sociali;
b) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ulteriore commetta gravi mancanze
disciplinari o comunque gravi inadempienze che incidano sull'elemento fiduciario
su cui si fonda il rapporto sociale;
c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente
convocate in difetto di precisazione di idonei motivi entro i cinque giorni successivi
alla effettuazione dell'adunanza;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote
sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali
debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall'art. 9;
f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di
appartenere alla Cooperativa;
g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per
reati infamanti.
La causa di esclusione di cui al punto c) del presente articolo non si
applica ai Soci finanziatori.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al Socio, dall'annotazione
nel Libro dei Soci.
Art. 14 - Modalità di comunicazione del recesso, decadenza ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno
o mediante Raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso
presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.
Art. 15 - Liquidazione della quota
I Soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso
del Capitale Sociale da essi effettivamente versato - a cui aggiungere
esclusivamente gli eventuali importi di cui ai punti b.4 e b.5 dell'art. 22
del presente Statuto - la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio
di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente
al Socio, divenga operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo
effettivamente versato.
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa
fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato
nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.
Art. 16 - Morte del socio
In caso di morte del Socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della
quota da lui effettivamente versata matura, nella misura e con le modalità
previste all'art. 15, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del
Bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.
Art. 17 - Richiesta di liquidazione della quota
I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto
dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della
scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 15 e 16.
Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio,
comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un
unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto
il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno
destinate al fondo di riserva.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI
Art. 18 - Trattamento economico soci lavoratori
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore
titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio
stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito
Regolamento Interno.
II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato
dalla Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea
Straordinaria.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai Soci fruitori e ai Soci
finanziatori.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano
l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione
potrà deliberare la sospensione e o la riduzione della prestazione lavorativa
del socio.
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici,
periodo neutro a tutti gli effetti.
Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di
carattere economico, produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi
aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità
con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.
E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed
integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 19 Patrimonio sociale
II patrimonio della società è costituito:
a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote,
ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque);
b) dalla Riserva ordinaria, costituita con la parte di utili a tale scopo destinata per legge;
c) da eventuali Riserve straordinarie;
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di oneri futuri,
o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine
del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e
conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.
Le Riserve non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita sociale.
Art. 20 - Versamento del Capitale sociale
Il Capitale Sociale, sottoscritto in denaro, potrà essere versato in più soluzioni,
e precisamente:
a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
b) il restante a rate, versabili di regola nell'arco dei primi sei mesi di rapporto,
mediante ritenute effettuate mensilmente sulle retribuzioni e competenze per le
prestazioni effettuate dal Socio.
La decisione sulla rateazione e sulle sue modalità è comunque riservata al
Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 - Quote sociali
Le quote detenute dai Soci cooperatori sono sempre nominative; non possono
essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della
Cooperativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni che i Soci
contraggono con la medesima.
I Soci finanziatori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri
Soci ordinari.
La cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 22 - Esercizio sociale
L'Esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
redazione del Bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo
esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza
e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2423 e ss. del Codice Civile.
Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività
svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
Nel caso di risultato positivo di esercizio, l'Assemblea potrà deliberarne
la destinazione nei modi che seguono:
a) a titolo di ristorno, nella misura stabilita dall'Assemblea che approva
il Bilancio, a integrazione delle retribuzioni dei Soci in misura proporzionale
alla quantità e qualità dell'apporto lavorativo prestato da ciascun Socio nel
corso dell'esercizio sociale; detto ristorno, nei limiti massimi previsti dalla
legge, potrà essere imputato ad integrazione delle retribuzioni medesime, o
mediante aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato anche in
deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 L. 1577/1947 e successive modificazioni
- ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 L. 59/1992;
b) a titolo di utile di esercizio, in base a uno o più dei seguenti criteri:
1. non meno del venti per cento al fondo di Riserva ordinaria (art. 2536 C.C.),
mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società
che all'atto del suo scioglimento. anziché ai fini e per gli effetti di cui
all'art. 12 L. 16.12.1997, n. 904;
2. il tre per cento all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.
C.D.S. 14 Dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, cui aderisce la Cooperativa;
in difetto di tale adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
3. nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, ai fini
mutualistici di cui al c. 3° art. 2536 C.C.;
4. all'erogazione di un dividendo tra i Soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea
che approva il Bilancio, che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi
spettanti ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali e ragguagliata
alle quote effettivamente detenute;
5. nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, ad aumento gratuito
delle quote sottoscritte e versate dai Soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'Indice
Nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio
in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
6. nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, alla costituzione o
all'incremento di fondi di Riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
Art. 23 - Organi sociali
Sono Organi della società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, se nominato.
SEZIONE I - ASSEMBLEA
Art. 24 - Assemblea dei soci
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente
l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione -
che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione
dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale, con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza
oppure ancora con semplice comunicazione scritta al domicilio dei soci
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti
gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria
prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
Art. 25 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria:
1. approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la
loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
4. approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, con
le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria;
5. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla
sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
7. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
8. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di
procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento
aziendale;
9. approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio
secondo cui nella scelta degli esuberi concorre in via prioritaria il Personale
non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
10. delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni
e secondo i criteri fissati dalla legge;
11. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni, od eccezionalmente
e per speciali motivi, entro 180 giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione
nella relazione sulla gestione.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione
lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione
delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci;
in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla
data della richiesta.
Art. 26 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
b) sulle modificazioni dello Statuto;
c) sulla proroga della durata;
d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.
Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti
o rappresentati aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli
oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la
liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o
per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole
dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto
al voto.
Art. 28 - Voto
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.
E', altresì, ammesso il voto per corrispondenza. E' data, peraltro, facoltà
all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel
Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio, non
Amministratore né Sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta:
ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre Soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'Assemblea e conservate
fra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperativistiche e le organizzazioni
sindacali che rappresentano l'Impresa cooperativa ed i Soci potranno partecipare
con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.
Art. 29 - Svolgimento dell'assemblea
L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio
eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e,
all'occorrenza, due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario.
Nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto
da un Notaio.
SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 30 - Nomina - Composizione - Durata - Attribuzioni
II Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti
dall'Assemblea generale. La maggioranza degli Amministratori è scelta
tra i Soci della Cooperativa.
II Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi
membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli
Amministratori per l'attività collegiale.
Spetta al Consiglio, udito il parere del Collegio Sindacale,
determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano
chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo,
in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie
attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato
esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una
volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla
quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni
prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite
fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno
un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità
di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione della Società.
Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al
Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti
all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare
beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a
riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti
di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere
conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa
l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie
anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare,
scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private
per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e
qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma
la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle
disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta
di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto,
nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la
ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;
m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee
di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni
concernenti la direzione e la conduzione dell'Impresa, l'elaborazione
di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi
di rilevanza strategica
Art. 31 - Sostituzione degli amministratori
In case di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a
sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile,
rispettando la composizione prevista al precedente art. 30.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 32 - Presidente
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma
sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando
le liberatorie quietanze.
Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti
attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità
giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i
propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio
nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per
singoli atti o categorie di atti
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.
SEZIONE III - IL COLLEGIO SINDACALE
Art. 33 - Nomina - Composizione - Durata
Il Collegio Sindacale viene nominato solo nel caso in cui ciò sia
obbligatorio per legge o nell'ipotesi in cui, a prescindere da tale
obbligo, l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti
dalla Assemblea preferibilmente fra non Soci.
Devono, inoltre, essere nominati dall'Assemblea due Sindaci Supplenti;
il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato ricostituito.
ART. 34 - Attribuzioni e riunioni
II Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società;
vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; accerta
la regolare tenuta della contabilità. e la corrispondenza del
Bilancio alle risultanze dei Libri contabili e delle scritture a
norma di legge; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente
ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti
periodici e quanto altro stabilito per legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da
inserirsi nell'apposito Libro.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 35 - Scioglimento
La Cooperativa si scoglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento,
gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una
corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere
alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,
previa rimozione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea,
assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto.
I Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca
dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
Art. 36 - Devoluzione patrimoniale
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto
soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci,
a cui aggiungere gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 22 del presente Statuto, deve essere devoluto ai fondi di cui
al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.
Art. 37 - Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio
alle disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata previste
dagli artt. 2462 e ss. del Codice Civile e alle Leggi speciali sulla cooperazione.
F.TO: FORCHETTI Tonino, PACI Francesco, Notaio Marco FAIETA Coadiutore
 

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Pescara sud: lungomare Cristoforo Colombo (all'inizio dell'isola pedonale e pista ciclabile)

Francavilla al Mare: piazza del Lido Asterope

Francavilla al Mare: piazza Stazione FF.SS.

Ortona: nei pressi della chiesa di S. Maria

San Vito chietino: zona di San Vito Marina (di fronte al ristoro Blu Mare)

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Lanciano: piazza Stazione FF.SS.;
via Umberto Cipollone nei pressi della Villa comunale (quartiere Santa Rita)

 

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